Al netto degli irriducibili delle due ruote, che la moto la utilizzano dodici mesi all'anno, è da poco iniziata una nuova stagione e, come ogni volta, sono ricominciate le polemiche nei confronti dei sistemi di rilevazione della velocità, che alcune amministrazioni utilizzano, come denunciato qualche tempo fa dal presidente ACI Angelo Sticchi Damiani, solo per fare cassa (qui il nostro articolo).
Monetizzare e non agire nel nome della sicurezza stradale sarebbe già un qualcosa che, unitamente al fatto che gli effetti di questo incidono sul portafoglio dei motociclisti (così come quello degli automobilisti), è già sufficiente a rendere i dispositivi particolarmente antipatici, ma non basta. A rincarare la dose ci pensa il fatto che a volte questi non sono segnalati adeguatamente.
Poco dopo all'esternazione del numero uno dell'Automobil Club d'Italia, era arrivata una circolare ministeriale che faceva chiarezza su questo aspetto, sancendo in modo definitivo l'obbligo di sengalare adeguatamente la presenza di autovelox, VeloOk ed ogni altro dispositivo di questo tipo. Ma, ancora una volta, evidentemente, qualche amministrazione birichina non ha seguito le direttive.
Si è così giunti ad un'altra puntata della saga, con protagonista nientemeno che la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 6407 del 5 marzo 2019 si è pronunciata circa un ricorso fatto al tribunale di Livorno da un cittadino che si era visto elevare una contravvenzione sulla base di un rilevatore in dotazione alla Polizia Stradale.
Nel testo di fa riferimento all'art. 142 comma 6 bis C.d.S., che specifica come "…le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocità devono essere (…) ben visibili' e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito".
Per la Cassazione, "…se è messa in dubbio la chiara visibilità dell'apparecchio e degli agenti accertatori, la presenza del cartello stradale che segnala agli automobilisti il controllo dell'Autovelox non è sufficiente per dare solidità alla multa per eccesso di velocità". La sentenza conferma una precedente circolare ministeriale che stabiliva in maniera univoca che i dispositivi di rilevamento della velocità dovessero essere segnalati adeguatamente e resi visibili. Basterà, questa ulteriore precisazione della Cassazione?