Telecamere di sorveglianza urbana usate come autovelox?

Gianluca Salina

La riforma del Codice della Strada ha introdotto delle novità riguardanti il rilevamento senza contestazione di alcune infrazioni stradali. Qualcuno si è divertito a dire/scrivere che, tra queste, ci sarebbe anche l’eccesso di velocità. Non è vero e vi spieghiamo il perché.

Con l'entrata in vigore della revisione del Codice della Strada avvenuta il 14 dicembre scorso è scattata anche la solita ridda di ipotesi, interpretazioni e chiromanzie varie sugli effetti che questa avrà. Posto per inciso che chi scrive sostiene da sempre che la demonizzazione della velocità sia soltanto il modo più facile per fare cassa, ma il fondamentale problema degli Italiani patenti sia la distrazione (prima causa di decessi sulle strade, fonte ISTAT, mentre la velocità rappresenta solo la terza voce per importanza), occorre un po' di onestà intellettuale nel non additare le nuove misure come peggiori di quanto non siano.

Tra le innumerevoli dicerie che svariati siti, assetati di click come e più di quanto non lo fosse di sangue umano il Dracula di Bram Stoker, una che ha raccolto immeritati consensi è quella secondo la quale le molte telecamere urbane di sorveglianza possano ad operare anche come autovelox, rilevando la velocità dei veicoli e permettendo alle Forze dell'Ordine proposte di elevare le conseguenti contravvenzioni per questo tipo di infrazione. NON E' VERO! surprise

Per capire meglio come stanno le cose occorre addentrarsi in articoli e commi del CdS post-riforma. In particolare, la risposta alla domanda è contenuta nel comma 5-bis dell'Articolo 201, dove vengono riportate le casistiche in cui le telecamere possono essere utilizzate per contestare infrazioni. Si scopre così che questi dispositivi, solo se appartenenti ad enti pubblici, proprietari o concessionari edelle strade, possano effettivamente essere impiegati nella rilevazione delle infrazioni senza contestazione immediata, ossia senza che sia necessaria la presenza delle FdO sul luogo dell'infrazione. Peccato però che… l'eccesso di velocità non faccia parte dell'elenco! indecision

Ma non basta. C'è una ulteriore limitazione all'utilizzo delle telecamere, che è subordinato alla posizione dove si trova l'apparato stesso. Solo se questo è ubicato in autostrada, su una strada extraurbana principale, in corrispondenza di svincoli, imbocchi di gallerie, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di riscossione del pedaggio, è possibile impiegarlo per rilevare le seguenti infrazioni:

  • Circolazione di veicoli non ammessi.
  • Traino di veicoli che non siano rimorchi.
  • Sosta superiore alle 24 ore in una stazione di servizio autostradale, salvo ove sia espressamente concesso.
  • Inversione di marcia e retromarcia, circolazione in corsia di emergenza o di accelerazione e decelerazione al di fuori dalle casistiche ammesse dal Codice della Strada.
  • Utilizzo della terza corsia autostradale con un mezzo pesante adibito a trasporto merci da più di 5 tonnellate di peso o più di 7 metri di lunghezza.
  • Elusione del pedaggio autostradale.

Attenzione dunque e ad esempio al fare retromarcia al casello autostradale quando si sbaglia corsia (magari prendendo quella del Telepass senza avere l'apparecchio a bordo, ma nulla a che fare con l'eccesso di velocità. Le moderne telecamere, se dotate sensori digitali multipli, potrebbero teoricamente e tecnicamente effettuare la rilevazione delle velocità di un veicolo.

Questo grazie al posizionamento dei due o più sensori di immagini sfalsati di un certo numero di gradi, in modo da poter misurare il tempo che un veicolo ha impiegato per spostarsi tra due punti. Potrebbero però non si signifca che possano… sia perché questo non è previsto dal CdS e sia perché non è detto che le telecamere oggi esistenti implementino già tutte questa tecnologia. Questa è la situazione del momento, mentre per il futuro ovviamente non si sa. le cose comunque, per cambiare, necessiterebbero di una nuova revisione del Codice riformato poco più di due settimane fa.

Per completezza di informazione riportiamo anche integralmente il "famigerato" articolo 201, comma 5-bis che ha permesso di chiarire l'arcano. 

"Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica."

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